L'Ordinanza sul volantinaggio in dettaglio

 

- La distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la consegna diretta alle persone. Inoltre, ciascun manifestino deve richiamare, in modo visibile, l’obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli.

 

- Divieti: è vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali ed, in particolare, su pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

 

 - È vietata inoltre la pubblicità eseguita mediante il lancio di manifestini e simili.

 

- Sanzioni: i committenti della pubblicità saranno sanzionati con una multa di 412 €.

- Gli autori materiali della violazione verranno sanzionati con una multa di 50 €.