Lo Statuto

 

statuto dell’associazione “siamo Roma”

art.1costituzione e sede

È costituita l'Associazione Culturale denominata «siAmo Roma» con sede in Roma, via Castro de Volsci, 10; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

art. 2carattere dell'associazione

I) L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

II) I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia con i terzi nonché nelle relazioni con le altre associazioni ed organizzazioni affiliate a norma del presente Statuto e dell’atto disciplinare, regolante i rapporti di affiliazione.

III) L'associazione potrà partecipare ad altri enti aventi scopi analoghi e compatibili.

art. 3 durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

art. 4 scopi dell'associazione

I) L'Associazione, coerentemente con gli alti principi e le chiare declaratorie espressi nel “Manifesto di siamo Roma” - documento pubblicato sul sito telematico della stessa Associazione - ha quale scopo la promozione nonché la promulgazione di attività culturali e sociali in Italia, in particolar modo a Roma, ed anche all'estero, favorendo lo sviluppo - tra gli associati ed i cittadini - di iniziative destinate alla formazione culturale ed alla partecipazione attiva in ogni settore – ambientale, sociale, economico - che veda coinvolti i diritti dell’individuo sia come singolo sia come parte della collettività.

II) L'Associazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, potrà avvalersi – con poteri di organizzazione e finanziamento, coordinamento, controllo e vigilanza – delle attività che svolgeranno le associazioni che saranno affiliate secondo le disposizioni di seguito indicate e previa accettazione del predetto disciplinare da parte delle medesime.

III) A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolgerà e/o farà svolgere le seguenti attività:

a) culturali: eventi, tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre anche scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica.

b) ambientali: studi e iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici mediante la valorizzazione del turismo particolarmente nella città di Roma.

c) sportive: eventi comunque aggregativi, agonistici e non.

d) ricreative: cinema, teatro ed intrattenimenti musicali sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per giovani, ricreativi in genere.

e) associative: incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro.

f) formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze economiche, sociali, giuridiche, mediante costituzione di Comitati o gruppi di studio e ricerca.

g) editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e di ricerche nonché predisposizione e divulgazione di documenti informativi.

h)sociale: servizi per la tutela sociale, con particolare riferimento alle problematiche delle categorie socialmente e/o economicamente più deboli (a titolo meramente esemplificativo: anziani, diversamente abili, donne in maternità infantile, giovani studenti, giovani in attesa di occupazione e con lavoro precario).

V) Tutte le iniziative possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto mediante attività delle affiliate, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati; l’Associazione può agire in parthenership con soggetti dotati di personalità giuridica secondo accordi che verranno stabiliti di volta in volta.

art. 5 soci

I) Possono essere Soci le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati con finalità omogenee e sinergiche a quelle dell’associazione.

II) Nell'Associazione si distinguono i Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari.

- Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno stilato ed approvato il presente statuto costituendo la presente associazione.

- Soci Ordinari: sono coloro ammessi a partecipare alla presente associazione previa istanza al Consiglio Direttivo e su proposta di un Socio Fondatore. Sull'ammissione a Socio Ordinario delibera il Consiglio Direttivo a norma del presente statuto.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi, secondo le regole statutarie.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per rinuncia alla qualità, da comunicarsi per iscritto almeno un (1) mese prima;

- per decadenza e, cioè, per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Sull’avvenuta decadenza delibera il Consiglio Direttivo;

- con delibera di esclusione, assunta da parte del Consiglio Direttivo, per accertati motivi d’incompatibilità, per ritardo e/o omissione - ancorché parziale - nel versamento dei contributi associativi, per aver il Socio contravvenuto alle norme e/o agli obblighi stabiliti dal presente Statuto o per altri motivi che comunque comportino indegnità;

- Soci Onorari: sono coloro che pur non facendo parte effettiva dell’associazione si sono dimostrati meritevoli del titolo, per l’attività ed il sostegno a favore di quest’ultima. Possono essere Soci Onorari anche alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento.

Sul conferimento della qualità di Socio Onorario delibera, all’unanimità, il Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

art. 6 organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente

- Il Segretario Generale

- Il Consiglio Direttivo

- Il Tesoriere

- L'Assemblea dei Soci

- Il Comitato Scientifico

art. 7 presidente

I) Il Presidente è nominato nell’atto costitutivo e, per il futuro, dal Consiglio Direttivo.

II) Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio; nomina avvocati e procuratori.

III) Il Presidente nomina i componenti del Comitato Scientifico nonché il Tesoriere.

IV) Presiede l’Assemblea dei Soci ed il Comitato Scientifico anche mediante delega; provvede alla loro convocazione determinando l’ordine del giorno delle adunanze e dirigendo la discussione.

V) Il Presidente, oltre alle deliberazioni espresse dagli organi consultivi dell’associazione, potrà sempre avvalersi della collaborazione di commissioni competenti e comunque di esperti, dal medesimo liberamente incaricati per conto dell’Associazione, per esprimere il suo verdetto e comunque per assumere le decisioni più rilevanti per l’Associazione stessa.

VI) Il Presidente ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è sempre titolare di competenza generale.

VII) Il Presidente determina le direttive d'ordine generale che dovranno essere seguite dall'Associazione.

VIII)Il Presidente approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

IX) Il Presidente decide sull’esigibilità delle contribuzioni straordinarie a carico dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo.

X) Il Presidente – in osservanza al presente statuto ed al predetto disciplinare – decide sulle richieste di affiliazione da parte di altre associazioni, enti, organizzazioni, etc.:

a)    valutando la compatibilità degli scopi istituzionali dell’organizzazione che chiede  l’affiliazione (d’ora in poi – per sintesi - denominata l’“istante”) con quelli della presente Associazione;

b)    accertandosi della previsione e dell’effettivo rispetto, da parte dell’istante, di criteri di ammissione dei soci che siano ispirati – in linea di principio - alle caratteristiche di onorabilità e rispettabilità della persona;

c)    verificando il gradimento delle qualità personali di coloro che rivestono cariche, di qualunque tipo e qualunque ne sia la durata, all’interno della struttura organizzativa dell’istante;

d)    verificando – anche sulla base delle informazioni fornite dall’istante – l’inesistenza in capo a quest’ultima di rapporti - a qualunque titolo - con soggetti, enti, organizzazioni, associazioni, etc. privi dei requisiti previsti per l’affiliazione alla presente Associazione e/o i cui soci e/o titolari di cariche non possono considerarsi soggetti graditi alla presente Associazione.

XI) Il Presidente può sempre fornire all’istante - che, allo stato, non possa essere accettato per difetto o insufficienza di uno o più requisiti - le indicazioni per essere eventualmente affiliato. In caso di effettivo ed utile seguito alle indicazioni presidenziali, l’istante dovrà comunque sottoporsi a nuova valutazione da compiersi dallo stesso Presidente.

XII) Il Presidente, nell’ambito del comune in cui è sorto il soggetto affiliato, ne decide l’ubicazione e la competenza territoriale.

XIII) Il Presidente determina le direttive d'ordine generale che dovranno essere seguite dalle strutture affiliate.

XIV) Il Presidente, direttamente o tramite persone di sua fiducia - alle quali conferisce di volta in volta specifica delega per atto scritto – esercita le funzioni di controllo e vigilanza sui soggetti affiliati.

XV) Il Presidente può prescegliere le persone che, anche su indicazione del Consiglio Direttivo, possono rivestire cariche ed assumere uffici all’interno dei soggetti affiliati.

XVI) Il Presidente valuta i risultati raggiunti e gli obiettivi conseguiti dai soggetti affiliati.

XVII) Il Presidente valuta le attività compiute dalle strutture affiliate, individuando le iniziative meritevoli e sostenibili economicamente, adottando altresì ogni altro provvedimento utile.

XVIII) Il Presidente può individuare i più meritevoli tra coloro che ricoprono cariche all’interno dei soggetti affiliati nonché tra i soci dei medesimi, per proporre loro cariche ed uffici, al momento disponibili e da conferirsi rigorosamente a norma del presente statuto, afferenti alla presente Associazione. Salva ogni altra modalità di riconoscimento del merito che potrà essere prescelta dal Presidente. 

XIX) Il Presidente, previa contestazione degli addebiti, decide sulla decadenza dall’affiliazione delle strutture, comunicando agli interessati il relativo provvedimento. Le strutture dichiarate decadute, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento presidenziale, possono chiedere di essere sentite dallo stesso Presidente. Questi, previa fissazione della relativa riunione - da tenersi entro trenta (30) giorni dalla richiesta - qualora non confermi la decisione adottata, può revocare la dichiarazione di decadenza con effetto retroattivo; sono fatti salvi gli eventi verificatisi nel frattempo. La decisione di conferma e di revoca deve essere comunicata all’interessato entro dieci (10) giorni dall’audizione.

XX) Il Presidente (previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Direttivo, che deve esprimersi entro trenta (30) giorni dalla richiesta presidenziale, altrimenti questa s’intenderà assentita per silenzio – assenso) decide lo scioglimento dell'Associazione e, a tal fine, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri nonché – in conformità alla legge ed al presente statuto - decide sulla destinazione del netto risultante dalla liquidazione.

XXI) Il Presidente (previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Direttivo, che deve esprimersi entro trenta (30) giorni dalla richiesta presidenziale, altrimenti questa s’intenderà assentita per silenzio – assenso) decide le modifiche del presente Statuto.

XXII) Il Presidente decide sul trasferimento della Sede dell'Associazione.

XXIII) Il Presidente decide su ogni altro argomento.

XXIV) Le decisioni del Presidente, adottate secondo il presente statuto, sono definitive e non necessitano di motivazione, sono vincolanti per tutti i soci, qualunque sia la categoria cui appartengono.

XXV) Il Presidente, per l’esecuzione e l’attuazione delle proprie determinazioni, si avvale dell’operato del Segretario Generale, al quale può altresì conferire procure speciali per la realizzazione di determinati progetti.

XXVI) Il Presidente è esentato dal versamento dei contributi associativi.

art. 8 segretario generale

I)Il Segretario Generale è nominato nell’atto costitutivo e, per il futuro, dal Consiglio Direttivo che decide a norma del presente statuto.  

II) Il Segretario Generale esegue ed attua le decisioni del Presidente, sotto la direzione e vigilanza dello stesso.

III) Il Segretario Generale svolge anche attività di gestione nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente.

IV) Il Segretario Generale è esentato dal versamento dei contributi associativi.

art. 9 consiglio direttivo

I)              Il Consiglio Direttivo è organo collegiale composto da un minimo di sette (7) sino ad un massimo di tredici (13) Soci, eletti - all’inizio - nella prima riunione dell’Associazione tenuta in Roma il giorno quattro del mese di ottobre dell’anno duemilaotto (04.10.2008). Per le future integrazioni e/o vacanze, i nuovi Consiglieri saranno eletti per designazione da parte dello stesso Consiglio.

II) Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il proprio Presidente (d’ora in poi, per brevità, il Presidente del Direttivo) che, a norma del presente statuto e fermo il suo diritto di voto nelle adunanze del Consiglio, ha solamente poteri di direzione e coordinamento del funzionamento interno del Consiglio Direttivo.

III)Il Presidente del Direttivo dura in carica un anno ed è rieleggibile. Egli non vota nella relativa adunanza in caso di sua successiva candidatura.

IV) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica adunanza, su convocazione del Presidente del Direttivo ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario.

V) La convocazione avviene con almeno cinque giorni di preavviso mediante invito personale diretto a ciascun Consigliere. L’invito deve avvenire mediante atto scritto spedito per lettera raccomandata a. r. oppure per telefax o per consegna “nelle mani” del destinatario (che ne sottoscrive copia “per avvenuta ricezione” indicando altresì la data della consegna) oppure ancora - per i Consiglieri che lo richiedono - mediante posta elettronica all’indirizzo che ciascun richiedente avrà cura di indicare per tempo, in modo chiaro ed esatto. L’invito indica il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della seduta.

VI)Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Direttivo e da almeno due Consiglieri intervenuti.

VII) Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei componenti in carica. Nel computo di detto quorum è incluso il Consigliere che funge da Presidente del Direttivo. Le decisioni sono adottate in modo palese, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. Il Presidente del Direttivo vota per ultimo.

VIII)I Consiglieri ed il Presidente del Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle opinioni espresse durante la discussione e sulle decisioni assunte.

IX) Il Consiglio Direttivo, sentito obbligatoriamente il Presidente dell’Associazione, ha facoltà, con specifica delibera, di rendere riservate anche agli stessi Soci le decisioni ritenute meritevoli di protezione.

X) Il Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto della normativa di settore, predispone e sottopone all’approvazione del Presidente dell’Associazione i bilanci preventivi e consuntivi.

XI) Il Consiglio Direttivo delibera sul conferimento della qualità di Socio Ordinario per coloro che, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, ne abbiano fatto richiesta.

XII) Il Consiglio Direttivo delibera sulla dichiarazione di decadenza dalla qualità di Socio. La deliberazione deve essere preceduta da tempestiva contestazione scritta - firmata dal Presidente del Direttivo e da almeno due Consiglieri – contenente in modo specifico e circostanziato gli addebiti mossi. La contestazione deve essere spedita mediante lettera raccomandata a. r.. Entro cinque (5) giorni dalla ricezione della contestazione, l’interessato – mediante atto scritto - può chiedere al Presidente del Direttivo di essere sentito. Entro venti (20) giorni da detta richiesta, il Presidente del Direttivo convoca l’interessato, che può farsi assistere da altro Socio (è esclusa la rappresentanza), e lo ascolta alla presenza di due Consiglieri, necessariamente diversi da coloro che hanno sottoscritto la lettera di contestazione. Della riunione è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Direttivo e dai due Consiglieri intervenuti. Detto verbale è prodotto nella successiva riunione del Consiglio Direttivo che decide sulla decadenza.

XIII) Il Consiglio Direttivo, deliberando a norma del presente statuto, esprime parere obbligatorio e vincolante sulla richiesta del Presidente dell’Associazione in tema di modifica dello statuto e di liquidazione dell’Associazione; in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo si esprime anche nel merito delle modalità di liquidazione e di destinazione del netto risultante dalla liquidazione. In entrambi i casi previsti dal precedente capoverso, in mancanza di parere espresso entro trenta (30) giorni dalla richiesta presidenziale, questa s’intenderà accordata per silenzio/assenso.  

XIV) Il Consiglio Direttivo determina le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali, la penale per i ritardati pagamenti nonché i contributi straordinari dovuti dai Soci, salvo – esclusivamente in quest’ultimo caso – l’approvazione del Presidente dell’Associazione.

XV) Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente dell’Associazione le candidature per l’acquisizione di cariche ed uffici all’interno degli enti affiliati.

XVI) Il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

XVII) I membri del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente sono esentati dal versamento delle contribuzioni associative.

art. 10 Tesoriere

I)              Il Tesoriere è nominato dal Presidente.

II)         Il Tesoriere, privo di autonomia decisionale in merito ai progetti ed agli obiettivi da sostenere economicamente, in adempimento ed esecuzione delle direttive nonché delle disposizioni del Presidente dell’Associazione, amministra il fondo associativo provvedendo ai pagamenti, alle riscossioni ed a quant’altro occorra per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.

III)    Il Tesoriere agisce sotto la vigilanza ed il controllo del Presidente dell’Associazione al quale rende il conto ogniqualvolta questi lo richieda.  

art. 11 assemblea dei soci

I) L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

II) L'Assemblea viene convocata su iniziativa del Presidente dell’Associazione o, in caso di sua impossibilità allo svolgimento delle funzioni, del Segretario Generale.

III) La convocazione avviene con almeno cinque (5) giorni di preavviso mediante invito personale destinato a ciascun socio, libero nella forma, indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della seduta.

IV) L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta (30) aprile.

V) L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

VI) È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

VII) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale e, in mancanza anche di questi, da persona designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

VIII) Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

IX) L'Assemblea vota in modo palese per alzata di mano.

X) L'Assemblea ha competenza generale – escluse le materie tecniche riservate al Comitato Scientifico – ed è titolare esclusivamente di funzioni consultive, esprimendo pareri non obbligatori né vincolanti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

art. 12 comitato scientifico

I) Il Comitato è composto da membri, liberamente nominati dal Presidente dell’Associazione anche tra coloro che non sono Soci, che hanno dimostrato particolare competenza o dedizione nelle attività oggetto dell’Associazione.

II) Il Comitato svolge funzioni consultive, non obbligatorie e non vincolanti, in tutte le materie a competenza tecnica e sulle quali il Presidente ritiene l’opportunità di acquisire pareri. 

art. 13 finanze e patrimonio

I) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all'Associazione;

b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Presidente.

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati;

e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, sia pubblici che privati;

f) rendite del proprio patrimonio.

art. 14 norme finali e generali

I) L'esercizio sociale inizia il primo (1°) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

II) L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Segretario Generale secondo le direttive e le disposizioni del Presidente dell’associazione.

III) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.